Art. 108

[1]Dimostrazione dei debiti (articolo 23 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'articolo 106, comma 1, ovvero:

  • a)di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
  • b)di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
  • c)di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
  • d)di attestazione rilasciata dal competente ispettorato del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 2. La deduzione dei debiti verso banche e altri intermediari finanziari, anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, e' subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo. 3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonche', tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passivita' indicate nell'articolo 101, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della societa' o dell'ente. Le firme devono essere autenticate. 4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non indicati nella dichiarazione della successione, puo' essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo e' divenuto definitivo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art108 · fonte su Normattiva