Art. 128

[1]Sostituzione fedecommissaria (articolo 45 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. L'imposta, nel caso previsto dall'articolo 692 del codice civile, si applica nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria. 2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma restando l'imposta gia' applicata a norma del comma 1. 3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti dell'istituito in base al valore della piena proprieta' dei beni alla data di apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art128 · fonte su Normattiva