Art. 158

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli.

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