Art. 23

[1]Denuncia di eventi successivi alla registrazione (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. 2. Il termine di cui al comma 1 e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art23 · fonte su Normattiva