Art. 29
[1]Atti a titolo oneroso e gratuito (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
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