Art. 75

[1]Trascrizione del certificato di successione (articolo 5 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

[2]1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate redige il certificato di successione, in conformita' alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione. 2. La trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente titolo e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art75 · fonte su Normattiva