Art. 86
[1]Disciplina dei libri fondiari (articolo 20 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)
[2]1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per le formalita' relative agli immobili situati nei territori ivi indicati. 2. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicita' immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, gia' iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente al 1° gennaio 2025 aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dalla medesima data.
Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva