Art. 126
[1](articolo 70-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 124, comma 6, nei modi ordinari. 2. Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 122, comma 1. Se il predetto soggetto non puo' esercitare l'opzione, e' rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi piu' elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, il rappresentante di gruppo e' la societa' capogruppo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e' comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, entro trenta giorni.
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