Art. 127
[1]' (articolo 70-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Il rappresentante di gruppo e' responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione. 2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo.
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