Art. 168
[1]e decorrenza dell'imposta (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. L'imposta, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973, si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
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