Art. 38
[1]dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica (articolo 4-quater decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191)
[2]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera t), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191. Non si fa luogo a rimborsi di imposta.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva