Art. 101
[1]delle rimanenze (articolo 92 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; articolo 92-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
[2]1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 102, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. 2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente. 4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato. 5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore. 6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 102, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformita' ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito. 7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo. 8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa. 9. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attivita' di:
- a)ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b)raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 11. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva