Art. 125

[1]per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria (articolo 116 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

[2]1. L'opzione di cui all'articolo 124 puo' essere esercitata con le stesse modalita' e alle stesse condizioni, a esclusione di quelle indicate nel medesimo articolo 124, comma 1, dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. 2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo dell'articolo 124, comma 3 e quelle dell'articolo 8, comma 3. Le plusvalenze di cui all'articolo 96 e gli utili di cui all'articolo 98, commi 2 e 4, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 69, comma 2, e nell'articolo 70.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art125 · fonte su Normattiva