Art. 164

[1]relative alla derivazione rafforzata per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali (articolo 1, commi 60 e 61, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

[2]1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nell'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, il decreto deve prevedere:

  • a)i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
  • b)i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;
  • c)i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
  • d)i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
  • e)i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attivita' e passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
  • f)i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e negli articoli 165 e 167 del presente testo unico, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;
  • g)i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;
  • h)i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
  • i)i criteri per consentire la continuita' dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 58 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta. 2. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 58 e 59, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purche' coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal predetto comma 58.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art164 · fonte su Normattiva