Art. 22
[1]dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione (articolo 20-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera o), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.
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