Art. 10 — Attivita' bancaria
La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere d'impresa. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva