Art. 114-bis.1Distribuzione della moneta elettronica

Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 88 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114bis1 · fonte su Normattiva