Art. 114-quinquiesdecies — Scambio di informazioni
Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:
- a)la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorita' monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorita' pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
- b)altre autorita' competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
Testo vigente dal 1 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva