Art. 114-quinquiesdeciesScambio di informazioni

Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:

  • a)la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorita' monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorita' pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
  • b)altre autorita' competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Testo vigente dal 1 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114quinquiesdecies · fonte su Normattiva