Art. 114.10Informativa ai debitori ceduti

(( In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attivita' di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, da' notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione. L'informativa di cui al comma 1 e' effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalita' della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' a quelle effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. L'informativa e' effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, puo' identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto e' destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalita' e contenuti della comunicazione. 6. L'informativa di cui al presente articolo e' effettuata ferme restando le disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni soggette all'applicazione dello stesso, nonche' le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.)) 112

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116

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Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".

Testo vigente dal 14 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 115 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art11410 · fonte su Normattiva