Art. 126-septies — Recesso
L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta' di recedere dal contratto quadro senza penalita' e senza spese di chiusura. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se cio' e' previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
Testo vigente dal 1 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva