Art. 144-septiesApplicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU

Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia puo' applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o piu' delle seguenti condizioni:

  • a)la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili;
  • b)la sanzione e' diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;
  • c)la sanzione ha natura non pecuniaria. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE. La Banca d'Italia puo' chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.

Testo vigente dal 13 dicembre 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art144septies · fonte su Normattiva