Art. 32-terCriteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile

Testo vigente dal 25 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 102 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art32ter · fonte su Normattiva