Art. 42 — Nozione di credito alle opere pubbliche
Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilita'. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilita' deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.
Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva