Art. 56 — Modificazioni statutarie
La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva