Art. 96-quater.1 — Prestiti fra sistemi di garanzia
Un sistema di garanzia puo' erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se quest'ultimo:
- a)non e' in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;
- b)ha gia' fatto ricorso ai contributi straordinari;
- c)utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;
- d)non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
- e)indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4;
- f)informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), ed e). L'erogazione del prestito e' soggetta alle seguenti condizioni:
- a)il prestito e' rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti solo al momento del rimborso;
- b)il tasso di interesse e' pari almeno al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del prestito;
- c)il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.
Testo vigente dal 9 marzo 2016, tuttora in vigore · versione 77 su Normattiva