Art. 149 — Diverse specie di deposito
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Le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana ovvero in locali di proprieta' privata gestiti in base ad autorizzazione dell'autorita' doganale nonche' nei magazzini generali di cui all'art. 163. A tali effetti sono assimilate alle merci estere quelle nazionali o nazionalizzate poste sotto controllo doganale. Sono ammesse a deposito le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o le restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, ovvero giustificati da motivi attinenti sia alle caratteristiche degli impianti destinati al deposito, sia alla natura o allo stato delle merci. Le merci ammesse al regime di deposito doganale possono essere custodite anche in aree recintate, coperte e scoperte, quando la dogana ritenga che non ne derivi pregiudizio per gli interessi erariali.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva