Art. 290 — Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
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Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva