Art. 312Differenze di qualita' nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualita' diversa. Se le merci esportate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano, soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art312 · fonte su Normattiva