Art. 328Contestazione delle violazioni per infedele dichiarazione

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Nei casi di vertenza fra la dogana e l'operatore disciplinati dalle disposizioni del presente testo unico, alla contestazione delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi per infedeli dichiarazioni doganali puo' procedersi solo dopo che lo accertamento sia divenuto definitivo. Non si fa luogo alla contestazione delle violazioni predette quando la vertenza fra la dogana e l'operatore in ordine allo accertamento concerna la qualificazione di merci che non siano previste dalla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, per le quali debba intervenire il decreto di assimilazione di cui all'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa medesima.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 16 novembre 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art328 · fonte su Normattiva