Art. 43 — Altri rappresentanti dei proprietari delle merci
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((La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario della merce)). Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministero delle finanze. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle Amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali. I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilita' del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono.
Testo vigente dal 15 maggio 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 32 su Normattiva