Art. 71 — (L) Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
[1]Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva