Art. 84 — (L) Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicita', definiscono:
- a)l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali;
- b)le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
- c)le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
- d)il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
- e)le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicita'.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva