Art. 32
[1]Esclusivita' dello Stato per la fabbricazione delle carte valori
[2]E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici. Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva