Art. 35

[1]Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto

[2]Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, lo appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalita' e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo. Contro il decreto del prefetto e' ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennita'. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, ne' per questo e' tenuto ad alcuna indennita', salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitu'.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art35 · fonte su Normattiva