Art. 47
[1]Spedizione di raccomandate Pagamento anticipato delle tasse postali
[2]Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria. Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva