Art. 114 — null
Le transazioni concernenti il diritto all'indennita' alla misura di essa, non sono valide senza l'omologazione del Tribunale del luogo dove si e effettuata la transazione stessa. All'omologazione il Tribunale provvede in camera di consiglio.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva