Art. 115

Agli effetti della determinazione della misura, dell'indennita' per inabilita' temporanea, della rendita e per inabilita' permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base e' accertata a norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dello art. 29 o, per la navigazione marittima e la pesca marittima, degli articoli 31 e 32.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art115 · fonte su Normattiva