Art. 115
Agli effetti della determinazione della misura, dell'indennita' per inabilita' temporanea, della rendita e per inabilita' permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base e' accertata a norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dello art. 29 o, per la navigazione marittima e la pesca marittima, degli articoli 31 e 32.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva