Art. 169
L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario puo' disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva