Art. 171
Il Ministro per il lavoro le la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facolta' di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo anche allo scopo di rendere, quanto piu' possibile, uniforme il metodo di rilevazione dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva