Art. 182
L' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui allo art. 187;
- a)con i mezzi stanziati in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;
- b)con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'art. 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;
- c)con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva