Art. 182

L' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui allo art. 187;

  • a)con i mezzi stanziati in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;
  • b)con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'art. 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;
  • c)con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art182 · fonte su Normattiva