Art. 203

I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per la assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni. Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all'art. 53, alla denuncia dello infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52. In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi si trovi nell'impossibilita' di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze dell'infortunio, e' obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art203 · fonte su Normattiva