Art. 270
La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali all'imposta terreni, e' affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti. Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo saggio stabilito nei rispettivi contratti di appalto.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva