Art. 282
Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto dall'art. 257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica, la sua decisione all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'intendente di finanza, perche' disponga lo sgravio o il rimborso del contributo eventualmente iscritto a ruolo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva