Art. 66
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
- 1)un'indennita' giornaliera per l'inabilita' temporanea;
- 2)una rendita per l'inabilita' permanente;
- 3)un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- 4)una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
- 5)le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- 6)la fornitura degli apparecchi di protesi.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva