Art. 66

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

  • 1)un'indennita' giornaliera per l'inabilita' temporanea;
  • 2)una rendita per l'inabilita' permanente;
  • 3)un assegno per l'assistenza personale continuativa;
  • 4)una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
  • 5)le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
  • 6)la fornitura degli apparecchi di protesi.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art66 · fonte su Normattiva