Art. 40 — Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
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Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ((ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto)). Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Testo vigente dal 17 agosto 1996 al 9 marzo 1999 · versione 15 su Normattiva