Art. 22-bis

((Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

  • a)coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
  • b)i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  • c)gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  • d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • e)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • f)i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione)).

Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art22bis · fonte su Normattiva