Art. 4D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 4 e 5 e Legge 24 febbraio 1951 n. 84, art. 15

La Giunta municipale e' eletta dal Consiglio comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. L'elezione della Giunta municipale e' fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art4 · fonte su Normattiva