Art. 49D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 61, comma 1°, nn. 4, 5 e 6, e comma 2°, 3° e 4°

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Compiute le operazioni di cui all'art. 45, il presidente dell'ufficio:

  • 1)provvede alla chiusura della seconda urna, o di entrambe, se destinate tutte e due a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e alla, formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;
  • 2)dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione; il sigillo col bollo dell'ufficio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;
  • 3)rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese. La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullita' delle operazioni elettorali. Dopo la firma del verbale l'adunanza e' sciolta immediatamente.

Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art49 · fonte su Normattiva