Art. 52D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 46

Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista, rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art52 · fonte su Normattiva