Art. 54 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 42
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Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'articolo 44 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Provvede, indi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare. Le operazioni non possono essere sospese piu' di una volta e la sospensione non puo' durare piu' di 12 ore. Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sara' riaperta e le operazioni saranno riprese. L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunziata, producono la nullita' delle operazioni medesime.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva